Comuni Italiani Art. 18 - Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Mantova (Provincia di Mantova - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini mantovani

Statuto Comune di Mantova

Titolo II
Capo I - L'Ordinamento Istituzionale del Comune
Art. 18 - Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste nelle quali sono stati eletti. Al loro interno viene nominato il Capogruppo e ne viene data comunicazione scritta all'ufficio di Presidenza. Il Presidente ne da comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

3. I singoli Consiglieri Comunali che non aderiscono ai gruppi consiliari corrispondenti alle liste che si sono presentate alle elezioni né ai gruppi costituiti a sensi del comma precedente, entrano a far parte di un unico gruppo misto, che al suo interno nomina un Capogruppo.

4. È istituita la Conferenza dei Capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale.

5. Ai Gruppi consiliari sono assicurate per l'esercizio delle loro funzioni, strutture idonee quali: locali in cui riunirsi, servizi, assistenza di tipo legislativo ed istituzionale, attrezzature anche informatiche, pubblicazioni e risorse finanziarie da definirsi attraverso l'apposito Regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 19 - Poteri
Art. 17 - Consigliere Anziano
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Mantova
Provincia di Mantova
Regione Lombardia
Lista Siti su Mantova

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Mantova: Comune di Marcaria Comune di Magnacavallo Lista