1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste nelle quali sono stati eletti. Al loro interno viene nominato il Capogruppo e ne viene data comunicazione scritta all'ufficio di Presidenza. Il Presidente ne da comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. 2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno tre membri. 3. I singoli Consiglieri Comunali che non aderiscono ai gruppi consiliari corrispondenti alle liste che si sono presentate alle elezioni né ai gruppi costituiti a sensi del comma precedente, entrano a far parte di un unico gruppo misto, che al suo interno nomina un Capogruppo. 4. È istituita la Conferenza dei Capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale. 5. Ai Gruppi consiliari sono assicurate per l'esercizio delle loro funzioni, strutture idonee quali: locali in cui riunirsi, servizi, assistenza di tipo legislativo ed istituzionale, attrezzature anche informatiche, pubblicazioni e risorse finanziarie da definirsi attraverso l'apposito Regolamento. |