Comuni Italiani Art. 62 - Organismi di Partecipazione. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi

Statuto Comune di Bergamo

Titolo VI - Partecipazione e Decentramento
Capo I - Istituti di Partecipazione
Sezione I - Criteri Direttivi
Art. 62 - Organismi di Partecipazione
1. Il Comune, con le modalità previste dal regolamento, valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di circoscrizione, di quartiere o di frazione.

2. Possono essere promossi organismi di partecipazione, quali comitati, per specifiche iniziative di livello cittadino, osservatori, per l'acquisizione di particolari conoscenze ed elementi di valutazione, e consulte, per la realizzazione di un permanente collegamento con categorie o con soggetti aventi comuni interessi.

3. La promozione dei suddetti organismi è deliberata dal consiglio comunale; con la medesima deliberazione sono dettate le norme per la costituzione degli organismi e sono disciplinati le loro competenze e gli effetti della loro attività, nonché le forme di controllo da parte del Comune.

 
Altri Articoli:
Art. 63 - Ricorsi, Istanze, Petizioni, Proposte
Art. 61 - Valorizzazione delle Associazioni
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