1. Ciascun soggetto che risulti elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. 2. I cittadini, singoli o associati, possono presentare, relativamente alle materie di competenza comunale, istanze volte ad ottenere, per la migliore tutela di interessi pubblici o collettivi, l'adozione di specifici provvedimenti. L'istanza, diretta al sindaco, deve avere forma scritta e deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini ovvero da almeno una delle associazioni repertoriate. Nell'istanza deve essere indicato il soggetto al quale l'amministrazione potrà indirizzare ogni comunicazione o richiesta. L'istanza è esaminata, istruita e valutata dall'organo competente che decide se dare ad essa ulteriore corso e tradurla in formale proposta. Ove l'organo competente concluda il suddetto esame preliminare formulando una proposta di provvedimento, questa è comunicata ai presentatori prima della sua adozione. La comunicazione in ordine all'esito dell'istanza deve pervenire entro centoventi giorni; tale termine decorre dalla presentazione dell'istanza, nel caso di esito negativo dell'esame preliminare o, in caso contrario, dalla comunicazione della proposta di provvedimento. 3. I cittadini, singoli o associati, possono presentare petizioni volte a promuovere, in materia di competenza comunale, l'iniziativa o l'intervento dell'amministrazione su questioni che interessino la comunità locale. Le petizioni sono regolate dalle medesime disposizioni previste per le istanze. 4. I cittadini, singoli o associati, possono formulare proposte di deliberazione. Dette proposte debbono essere corredate di tutti gli elementi, gli allegati e i documenti necessari all'istruttoria e al successivo eventuale loro esame; esse debbono essere sottoscritte da almeno 200 cittadini ovvero da almeno tre associazioni repertoriate. Le sottoscrizioni delle proposte devono essere autenticate. Nelle proposte deve essere indicato il soggetto al quale l'amministrazione potrà indirizzare ogni comunicazione o richiesta. Le proposte sono consegnate alla Segreteria del Comune, la quale provvede, nei successivi venti giorni, a un esame preliminare tecnico-giuridico. In caso di esito negativo del suddetto esame preliminare, il segretario comunica al rappresentante dei proponenti le ragioni per cui la proposta non viene inoltrata all'esame del competente organo. Ove invece il suddetto esame preliminare abbia esito positivo, la proposta è inviata agli uffici competenti affinché la stessa venga istruita entro i successivi sessanta giorni. La proposta così istruita viene sottoposta all'organo competente il quale provvede ad esaminarla entro i sessanta giorni successivi all'ultimazione della fase istruttoria del procedimento. Il provvedimento con cui la proposta viene accolta, integralmente o parzialmente, con modificazioni, ovvero respinta è comunicato al rappresentante dei proponenti. 5. Nessuna istanza, petizione o proposta può essere esaminata ove la stessa pervenga nei centottanta giorni successivi alla presentazione di altra istanza, petizione o proposta avente medesimo oggetto. Nessuna istanza, petizione o proposta può riguardare materie estranee alla competenza comunale ovvero argomenti attinenti il bilancio, il rendiconto, i tributi locali, le tariffe e i corrispettivi dei servizi comunali, la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente nonché le nomine e gli incarichi professionali. |