Comuni Italiani Art. 61 - Valorizzazione delle Associazioni. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi

Statuto Comune di Bergamo

Titolo VI - Partecipazione e Decentramento
Capo I - Istituti di Partecipazione
Sezione I - Criteri Direttivi
Art. 61 - Valorizzazione delle Associazioni
1. Il Comune valorizza le associazioni repertoriate, avvalendosi anche delle circoscrizioni, assumendo iniziative per diffondere tra i cittadini la conoscenza delle attività più significative svolte dalle associazioni stesse. Nel rispetto dei principi dell'imparzialità e della concorsualità, favorisce dette attività, secondo le modalità previste nel regolamento della partecipazione.

2. Il Comune si impegna, in particolare, a favorire, con le modalità previste dal regolamento, le associazioni, con particolare riguardo a quelle repertoriate, che svolgono la propria attività, utilizzando l'opera volontaria dei propri associati, nei settori della promozione e della sicurezza sociale, dell'assistenza, della diffusione della pratica sportiva, della cultura, della formazione, dell'educazione e della tutela della vita e dell'ambiente.

3. Il Comune, qualora intenda istituire servizi o assumere iniziative nei settori di cui al precedente comma affidandone la gestione a terzi, si impegna a consultare le associazioni repertoriate operanti nei settori medesimi nonché, a parità di condizioni e compatibilmente con il carattere delle specifiche attività, ad affidare, preferibilmente a tali associazioni, la gestione dei servizi e l'attuazione delle iniziative mediante concessione o incarico, in particolare a quelle del volontariato.

4. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni, secondo le modalità e le forme previste dal regolamento, l'accesso alle strutture e ai servizi.

5. Le associazioni repertoriate costituiscono soggetti privilegiati per le consultazioni disposte dagli organi del Comune. Il regolamento della partecipazione, anche al fine di favorire l'incontro e il confronto tra le associazioni repertoriate, prevede e disciplina le forme di informazione e consultazione.

 
Altri Articoli:
Art. 62 - Organismi di Partecipazione
Art. 60 - Partecipazione Popolare
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