Comuni Italiani Art. 60 - Partecipazione Popolare. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi

Statuto Comune di Bergamo

Titolo VI - Partecipazione e Decentramento
Capo I - Istituti di Partecipazione
Sezione I - Criteri Direttivi
Art. 60 - Partecipazione Popolare
1. La partecipazione all'amministrazione locale, che si esercita attraverso gli istituti previsti e disciplinati dal presente Statuto, compete ai cittadini singoli o associati.

2. A questo fine si considerano cittadini quanti risultano iscritti nel registro dei residenti nel Comune che abbiano compiuto i sedici anni di età.

3. Le associazioni, le società cooperative e gli altri enti senza fini di lucro, che abbiano scopi associativi comunque attinenti aspetti della vita comunitaria, definiti associazioni repertoriate, hanno diritto a partecipare all'amministrazione locale.

4. Il Comune tiene, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento della partecipazione, un "repertorio delle associazioni" di cui al comma 3, garantendo la libera consultazione dello stesso.

 
Altri Articoli:
Art. 61 - Valorizzazione delle Associazioni
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