1. La partecipazione all'amministrazione locale, che si esercita attraverso gli istituti previsti e disciplinati dal presente Statuto, compete ai cittadini singoli o associati. 2. A questo fine si considerano cittadini quanti risultano iscritti nel registro dei residenti nel Comune che abbiano compiuto i sedici anni di età. 3. Le associazioni, le società cooperative e gli altri enti senza fini di lucro, che abbiano scopi associativi comunque attinenti aspetti della vita comunitaria, definiti associazioni repertoriate, hanno diritto a partecipare all'amministrazione locale. 4. Il Comune tiene, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento della partecipazione, un "repertorio delle associazioni" di cui al comma 3, garantendo la libera consultazione dello stesso. |