1. Il Comune garantisce l'accesso alle informazioni in suo possesso, anche relative a istituzioni, aziende autonome e speciali dallo stesso costituite nonché dagli enti pubblici e dai gestori di servizi pubblici, offrendo alla libera e permanente consultazione del pubblico e - se del caso - divulgando, nei modi e nelle forme previste dal regolamento della partecipazione, i seguenti atti: elaborati contenenti rilevamenti demografici, demoscopici, statistici e di ogni altro genere nonché indagini, ricerche e studi relativi alla comunità locale e al territorio comunale; gli atti normativi e quelli amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione adottati da altri enti che possano interessare il territorio comunale o la comunità locale; le proposte di deliberazione relative al bilancio di previsione, al conto consuntivo e al rendiconto nonché alla costituzione di aziende speciali, di istituzioni o di società per azioni. |