1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio di funzioni secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili. 2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio. 3. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio. |