1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipulare con altri enti al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, ivi comprese le conferenze tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 3. Le convenzioni possono prevedere uffici comuni per l'esercizio di funzioni pubbliche in sostituzione degli enti partecipanti. |