Comuni Italiani Art. 53 - Partecipazione a Società. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi

Statuto Comune di Bergamo

Titolo V - Attività Amministrativa
Capo I - Servizi
Sezione IV - Le Società
Art. 53 - Partecipazione a Società
1. Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere accessorie e connesse.

2. Il Comune può altresì costituire o partecipare a società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

3. La costituzione o partecipazione a tali società è deliberata dal consiglio comunale.

4. I rapporti e le forme di collegamento fra il Comune e le società sono disciplinati da apposite convenzioni.

5. Il voto nelle assemblee straordinarie deve essere preceduto da una deliberazione della giunta, sentito il parere vincolante della commissione consiliare competente.

 
Altri Articoli:
Art. 54 - Convenzioni
Art. 52 - Rapporti con il Comune
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