1. Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere accessorie e connesse. 2. Il Comune può altresì costituire o partecipare a società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. 3. La costituzione o partecipazione a tali società è deliberata dal consiglio comunale. 4. I rapporti e le forme di collegamento fra il Comune e le società sono disciplinati da apposite convenzioni. 5. Il voto nelle assemblee straordinarie deve essere preceduto da una deliberazione della giunta, sentito il parere vincolante della commissione consiliare competente. |