Comuni Italiani Art. 52 - Rapporti con il Comune. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi

Statuto Comune di Bergamo

Titolo V - Attivitą Amministrativa
Capo I - Servizi
Sezione III - Le Istituzioni
Art. 52 - Rapporti con il Comune
1. Il consiglio comunale determina le finalitą e gli indirizzi generali dell'istituzione.

2. La giunta comunale, sentito il parere della commissione consiliare competente, approva i seguenti atti fondamentali dell'istituzione: i bilanci preventivi, le relazioni previsionali e programmatiche, i conti consuntivi, le tariffe.

3. La giunta approva gli atti di cui al comma precedente entro sessanta giorni da quando sono pervenuti al Comune. Trascorso tale termine senza che la giunta abbia deliberato, gli atti si intendono approvati.

 
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