1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. 2. Il sindaco agisce sulla base di un ordine del giorno del consiglio che deve contenere gli indirizzi di massima per la partecipazione del sindaco o di suoi delegati al procedimento ai fini dell'approvazione dell'accordo di programma. 3. A tal fine il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco. 5. L'ordine del giorno di cui al secondo comma è necessario anche nel caso di accordi di programma promossi da altri enti. |