1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e nel rispetto dello statuto, adotta i regolamenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, nonché per il funzionamento degli organi, degli uffici e per l'esercizio delle relative funzioni. Ove non sia prevista alcuna normativa regolamentare, le materie continuano ad essere disciplinate dalle prassi consuetudinarie consolidate. 2. Nelle materie riservate alla competenza comunale dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e salvi i limiti posti dagli articoli 3 e 4 delle disposizioni del Codice Civile sulla legge in generale, i regolamenti sopra richiamati non possono avere effetto retroattivo. I regolamenti stessi devono contenere norme transitorie per disciplinare le situazioni pendenti, nel rispetto dei diritti acquisiti degli interessati. 3. I regolamenti comunali possono prevedere sanzioni amministrative pecuniarie, determinandone l'entità, per contravvenzioni agli stessi regolamenti. |