1. Le adunanze degli organi collegiali sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei componenti assegnati. 2. Le adunanze delle commissioni consiliari sono valide con la presenza di un terzo dei componenti assegnati. 3. Gli organi collegiali deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, calcolata senza tenere conto degli astenuti, salvo i casi di maggioranza qualificata previsti dalla legge e dallo statuto. 4. I singoli componenti gli organi collegiali si astengono obbligatoriamente dal prendere parte alle deliberazioni nei casi espressamente indicati dalla legge, anche allontanandosi dall'aula. |