1. In conformità ai principi della Costituzione e nei limiti della legge e dello statuto, il Comune rappresenta la propria comunità, ne garantisce i diritti, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico, con riferimento ai valori fondamentali della persona e alla solidarietà tra i cittadini. Il Comune è impegnato a rimuovere, attraverso una politica di pari opportunità, gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo delle persone. Il Comune salvaguarda l'identità e le tradizioni della comunità locale e il suo patrimonio costituito dai beni ambientali, culturali, sociali, archeologici, paesaggistici, geologici e naturalistici. Il Comune afferma i principi di pace e fratellanza fra i popoli, promuove interventi di solidarietà e cooperazione, iniziative di promozione della cultura della pace e dei diritti umani, rapporti di gemellaggio con comuni di paesi esteri e partecipa ad associazioni ed enti riconosciuti dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite. 2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite da leggi dello Stato e della Regione secondo il principio della sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali. 3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro individuazione e attuazione. |