1. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, gli assessori sostituiscono il sindaco, secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età. 2. Il sindaco può delegare agli assessori le sue competenze, assegnando agli stessi le relative funzioni ordinate per materie o settori omogenei di materie, sulla base della struttura organizzativa del Comune. 3. Le deleghe sono conferite dal sindaco con atto scritto, di cui deve essere data comunicazione al consiglio comunale. 4. Il sindaco ha inoltre il potere di conferire la delega per la sottoscrizione di specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate agli assessori e ai dirigenti. |