1. Al fine di dare esecuzione ai propri compiti istituzionali, il Comune si dota di una struttura organizzativa costituita da personale dipendente di varia qualifica e professionalità. 2. Per consentire l'ordinato funzionamento della struttura organizzativa la Giunta comunale adotta un apposito regolamento informato a principi di economicità, efficienza ed efficacia, coerente con le norme contenute nel titolo III del presente Statuto. 3. Il regolamento di cui al comma 2 si ispira ai seguenti principi organizzativi: a) articolazione della struttura su più livelli gerarchici, definiti in stretta relazione con sistema delle responsabilità organizzative, di spesa o di entrata; b) definizione della denominazione e dei compiti attribuiti a ciascuna unità organizzativa e delle modalità di affidamento delle relative responsabilità ai dirigenti e ai funzionari direttivi. 4. L'azione della struttura organizzativa del Comune si esplica attraverso l'attuazione di programmi gestionali annuali e pluriennali, definiti in relazione agli indirizzi stabiliti nei programmi di mandato e nei piani esecutivi di gestione adottati dal consiglio comunale e dalla giunta. |