1. Il sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune, del quale ha la rappresentanza, e Ufficiale del Governo. 2. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. 3. Il sindaco attua gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa del Comune promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti e all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune, ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle strutture gestionali e amministrative. 4. Il sindaco in particolare: a) impartisce direttive al direttore generale, al segretario generale e ai dirigenti in ordine alla gestione degli uffici e dei servizi; b) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna; c) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni; d) rappresenta, anche tramite dirigente delegato, il Comune in giudizio; e) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma, secondo le disposizioni di legge e dello statuto; f) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; g) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con esigenze di protezione civile; h) annulla le determinazioni dirigenziali per motivi di legittimità, sentito il segretario generale, con le procedure e i termini fissati nel regolamento; i) adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale nonché tutti gli atti di governo previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. Su ogni proposta deve essere inserito il parere di regolarità tecnica da parte del competente dirigente. 5. Il sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende alle funzioni inerenti i servizi di competenza statale e adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini. Il sindaco provvede a che gli oneri relativi all'adozione e all'esecuzione dei predetti provvedimenti, siano sostenuti dagli enti cui essi spettano per competenza, secondo i principi di legge. |