Comuni Italiani Art. 22 - Competenze. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi

Statuto Comune di Bergamo

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo IV - Il Sindaco
Art. 22 - Competenze
1. Il sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune, del quale ha la rappresentanza, e Ufficiale del Governo.

2. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il sindaco attua gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa del Comune promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti e all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune, ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle strutture gestionali e amministrative.

4. Il sindaco in particolare:
a) impartisce direttive al direttore generale, al segretario generale e ai dirigenti in ordine alla gestione degli uffici e dei servizi;
b) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna;
c) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
d) rappresenta, anche tramite dirigente delegato, il Comune in giudizio;
e) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma, secondo le disposizioni di legge e dello statuto;
f) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
g) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con esigenze di protezione civile;
h) annulla le determinazioni dirigenziali per motivi di legittimità, sentito il segretario generale, con le procedure e i termini fissati nel regolamento;
i) adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale nonché tutti gli atti di governo previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. Su ogni proposta deve essere inserito il parere di regolarità tecnica da parte del competente dirigente.

5. Il sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende alle funzioni inerenti i servizi di competenza statale e adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini. Il sindaco provvede a che gli oneri relativi all'adozione e all'esecuzione dei predetti provvedimenti, siano sostenuti dagli enti cui essi spettano per competenza, secondo i principi di legge.

 
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