1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori non inferiore a sei e non superiore a quattordici. 2. Il sindaco, in relazione alle concrete esigenze del Comune, determina il numero e nomina i componenti della giunta, tra cui il vicesindaco, anche al di fuori dei componenti il consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, e ne comunica i nominativi al consiglio, nella prima seduta utile. 3. La legge prevede le cause di incompatibilità per la carica di assessore. 4. Ai componenti la giunta si applicano le norme previste per gli organi comunali elettivi in materia di pubblicità della situazione patrimoniale. |