1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali deliberati dal consiglio. 2. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco o degli organi di decentramento. 3. Spetta alla giunta in particolare: a) la concessione del patrocinio dell'amministrazione; b) la concessione di contributi e benefici economici non specificatamente individuati; c) l'autorizzazione alle liti attive e passive, alle conciliazioni e alle transazioni; d) l'approvazione dei progetti di opere pubbliche che non comportino varianti urbanistiche; e) gli indirizzi e le indicazioni per la nomina delle commissioni esaminatrici di concorso per l'accesso all'impiego, in assenza di disposizioni regolamentari in materia; f) l'emanazione di direttive relative ad atti di governo di sua competenza; g) gli indirizzi e le indicazioni per la nomina di legali per la difesa in giudizio del Comune; h) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio; i) l'adozione del piano triennale del fabbisogno di personale. 4. La giunta prende atto collegialmente degli argomenti da sottoporre alla deliberazione del consiglio. |