Comuni Italiani Art. 88 - Societā per Azioni. Statuto Comunale di Milano (Provincia di Milano - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini milanesi

Statuto Comune di Milano

Parte II - L'Organizzazione del Comune
Titolo VI - I Servizi Pubblici
Art. 88 - Societā per Azioni
1. Possono essere svolti attraverso societā per azioni a prevalente capitale pubblico locale servizi di carattere imprenditoriale che richiedano di essere gestiti in regime di mercato da strutture dotate di piena autonomia patrimoniale e gestionale, oppure quando ricorra l'opportunitā di avvalersi, nell'ambito della stessa societā, degli apporti di privati qualificati sotto il profilo imprenditoriale o finanziario, che condividono il rischio di impresa, ovvero di finanziare quote significative del capitale, attraverso il mercato, promuovendo in tale caso la partecipazione degli utenti e dei lavoratori al capitale medesimo.

2. La proposta di deliberazione per la costituzione della societā o per la partecipazione al capitale della medesima č presentata al Consiglio comunale unitamente ad un piano di fattibilitā che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina l'entitā degli oneri a carico del Comune, stima le entrate previste nonchč le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.

3. La scelta dei soci privati cui proporre la sottoscrizione di quote significative del capitale avviene con modalitā che consentano l'eventuale pluralitā di offerte e il confronto tra le medesime, tenendo conto motivatamente delle alternative esistenti e del parere richiesto di soggetti di elevata qualificazione professionale sugli aspetti tecnici, economici e finanziari.

4. Lo statuto della societā deve prevedere la nomina diretta da parte del Sindaco di un numero di amministratori proporzionale all'entitā della partecipazione comunale. Tali amministratori sono nominati con le modalitā di cui all'art. 57.

5. Lo statuto deve assicurare all'assemblea dei soci i poteri necessari per indirizzare l'attivitā sociale, garantendo al Consiglio di amministrazione piena autonomia gestionale. In questo senso lo statuto deve prevedere, in aggiunta all'assemblea per l'approvazione del bilancio e per l'elezione delle cariche sociali, anche altre assemblee informative da tenersi semestralmente.

6. Lo statuto deve prevedere che l'assunzione di partecipazione in altre societā sia subordinata all'assenso del Consiglio comunale. A tal fine le relative proposte sono comunicate ai consiglieri comunali e l'assenso si intende dato ove il Consiglio comunale non si pronunci entro 30 giorni dalla comunicazione. A richiesta di 1/4 dei consiglieri, l'argomento č sottoposto di diritto all'esame e al voto del Consiglio 15 giorni prima della scadenza di detto termine.

7. Lo statuto deve prevedere la verifica annuale, anche attraverso societā di revisione, dei risultati della gestione e la comunicazione al Consiglio comunale del relativo esito.

 
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