1. Il Comune può stipulare convenzioni con soggetti privati per l'erogazione di specifiche prestazioni relative a servizi di carattere culturale, scientifico, educativo, ambientale, sportivo e del tempo libero, nonchè ad altri servizi sociali. La durata delle convenzioni è correlata alla natura e al tipo di prestazioni offerte. 2. Le convenzioni, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, comma 2, indicano le modalità e i criteri di accesso dei cittadini, i livelli delle prestazioni, le garanzie di qualità, assicurando in ogni caso l'equipollenza al servizio pubblico, qualora esista, nonchè le forme di controllo che il Comune stesso esercita sull'attività. I costi per il Comune non possono superare quelli che verrebbero sostenuti in caso di gestione pubblica diretta. |