Comuni Italiani Art. 87 - Equilibrio di Bilancio. Statuto Comunale di Milano (Provincia di Milano - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini milanesi

Statuto Comune di Milano

Parte II - L'Organizzazione del Comune
Titolo VI - I Servizi Pubblici
Art. 87 - Equilibrio di Bilancio
1. La gestione finanziaria delle aziende e delle istituzioni persegue l'equilibrio economico fra costi e ricavi, ivi compresi i trasferimenti a carico del bilancio comunale nella misura preventivamente disposta. Il bilancio preventivo non può essere deliberato in disavanzo.

2. Ove nel corso della gestione si manifesti un disavanzo, il Consiglio di amministrazione adotta le misure necessarie per riportarla in equilibrio; ove ritenga che tale obiettivo non possa essere raggiunto senza provvedimenti di competenza del Comune, li propone formalmente alla Giunta, indicando motivatamente le ragioni per le quali l'equilibrio non possa conseguirsi nell'ambito della disciplina vigente, in quanto vincolante per l'azienda o l'istituzione, e delle risorse a disposizione.

3. La Giunta propone tempestivamente al Consiglio i necessari provvedimenti di adeguamento delle tariffe o dei trasferimenti a carico del bilancio del Comune, o di modifica dei servizi, o altre misure atte a far conseguire comunque il pareggio.

4. Gli organi del Comune, quando adottano decisioni comportanti nuovi o maggiori oneri a carico di aziende o istituzioni, provvedono contestualmente ad assegnare le risorse necessarie, anche con specifici trasferimenti a copertura di eventuali oneri conseguenti a contenimento delle tariffe o a benefici tariffari motivati da ragioni sociali.

 
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