1. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda o dell'istituzione e il suo presidente sono nominati nei modi previsti dall'art. 57, sulla base di proposte contenenti l'indicazione degli obiettivi programmatici per la gestione. 2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. Il Sindaco puņ disporre la revoca di tutti o di parte dei componenti con provvedimento motivato che contestualmente nomina i nuovi componenti. 3. Alla sostituzione di singoli consiglieri o del presidente provvede il Sindaco entro 45 giorni dalla vacanza nel caso di cessazione dalla carica per morte, dimissioni o decadenza. |