1. Il Comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale in cui non sia prevalente il carattere imprenditoriale e che richiedano di essere svolti attraverso una struttura dotata di piena autonomia gestionale. 2. La deliberazione di costituzione dell'istituzione determina gli apporti finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sul fabbisogno di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonchè le condizioni per l'equilibrio economico della gestione. 3. Il regolamento stabilisce la composizione degli organi di gestione dell'istituzione; determina gli atti fondamentali soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale; stabilisce le modalità attraverso le quali gli organi del Comune controllano l'attuazione degli indirizzi per l'attività dell'istituzione, i modi della partecipazione degli utenti al controllo sulla gestione dei servizi, nonchè le modalità per l'attuazione del diritto degli utenti all'informazione sull'attività dell'istituzione e sulle condizioni e modalità di accesso ai servizi. 4. Ad esclusione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, gli atti fondamentali dell'istituzione si intendono approvati ove il Consiglio comunale non si sia pronunciato entro 30 giorni dalla loro comunicazione. A richiesta di 1/4 dei Consiglieri l'argomento è sottoposto di diritto all'esame e al voto del Consiglio, almeno 15 giorni prima della scadenza del predetto termine. |