1. Il Comune può costituire aziende speciali per uno o più servizi a contenuto imprenditoriale, connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedono di essere svolti attraverso una struttura dotata di piena autonomia gestionale e patrimoniale. 2. La deliberazione di costituzione dell'azienda determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonchè le condizioni per l'equilibrio economico della gestione. 3. L'azienda ha un proprio statuto, predisposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Consiglio comunale, previo esame delle competenti commissioni. 4. Lo statuto stabilisce, in armonia con lo statuto del Comune, le norme fondamentali sulla competenza degli organi e il funzionamento dell'azienda; determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale; determina le modalità per l'esercizio del controllo da parte degli organi del Comune sull'attuazione degli indirizzi concernenti l'attività aziendale; disciplina i modi della partecipazione degli utenti. 5. Ad esclusione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione si intendono approvati ove il Consiglio comunale non si sia pronunciato entro 30 giorni dalla loro comunicazione ai Consiglieri. Se un quarto dei Consiglieri lo richiede, l'argomento è sottoposto al voto del Consiglio prima della scadenza del predetto termine. 6. Ogni azienda è tenuta ad istituire al suo interno strutture per il controllo di gestione secondo le modalità di cui all'art. 68 dello statuto. Gli indici di prestazione devono essere inseriti nella relazione del bilancio consuntivo annuale. |