1. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, siano suscettibili di essere meglio organizzati con questa forma contrattuale, anche in relazione alle esigenze degli utenti e ai criteri di economicitą. 2. Le imprese concessionarie di servizi sono scelte con provvedimenti concorsuali fra quelle che offrano adeguate garanzie sotto il profilo imprenditoriale e finanziario. 3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali decisi dagli organi del Comune, al livello ed alla qualitą delle prestazioni, alla verifica sia dei risultati, sia, anche mediante certificazione, dei costi e dei vantaggi economici conseguiti dal concessionario. 4. Il concessionario garantisce tutti i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti dei servizi pubblici, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare di concessione. |