1. Il controllo di gestione fornisce strumenti necessari all'attività di direzione ed alle valutazioni di competenza degli organi di governo del Comune. 2. E' istituito l'Ufficio per il controllo di gestione con il compito di: a) verificare la razionalità delle procedure adottate dall'Amministrazione comunale; b) rilevare, per ciascuna unità organizzativa, con periodicità almeno annuale, indici di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione secondo i criteri ed i parametri determinati a norma dei precedenti articoli; c) valutare il costo degli atti, dei procedimenti, delle prestazioni svolte dagli uffici e la qualità dei servizi. 3. I risultati del controllo di gestione sono messi a disposizione dei revisori dei conti e presentate al Consiglio comunale contestualmente alla delibera relativa al conto consuntivo. |