1. Il controllo di gestione fornisce strumenti necessari all'attivitą di direzione ed alle valutazioni di competenza degli organi di governo del Comune. 2. E' istituito l'Ufficio per il controllo di gestione con il compito di: a) verificare la razionalitą delle procedure adottate dall'Amministrazione comunale; b) rilevare, per ciascuna unitą organizzativa, con periodicitą almeno annuale, indici di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilitą e l'innovazione secondo i criteri ed i parametri determinati a norma dei precedenti articoli; c) valutare il costo degli atti, dei procedimenti, delle prestazioni svolte dagli uffici e la qualitą dei servizi. 3. I risultati del controllo di gestione sono messi a disposizione dei revisori dei conti e presentate al Consiglio comunale contestualmente alla delibera relativa al conto consuntivo. |