1. I provvedimenti di assegnazione a soggetti privati o pubblici di sovvenzioni, contributi o altri vantaggi economici non interamente vincolati per legge o per regolamento, nonchè quelli che danno luogo alla attribuzione a soggetti privati o pubblici di diritti particolari nell'uso di beni o nella fruizione di servizi comunali sono disciplinati dal presente articolo. 2. Con regolamento o con apposita delibera programmatica sono stabiliti i requisiti e i criteri oggettivi sulla base di parametri verificabili per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 1, nel rispetto del principio di parità di trattamento, nonchè le modalità per l'accertamento dei requisiti previsti. 3. Le delibere di cui al comma 2 sono portate a conoscenza del pubblico nei modi stabiliti dall'art. 17, unitamente ai bandi e alle altre determinazioni che fissano i termini e le modalità per la presentazione di domande. Tali determinazioni sono portate a conoscenza del pubblico almeno 30 giorni prima dei termini fissati. 4. Nel caso di dissenso circa la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste, gli interessati possono chiedere che ne venga investito il difensore civico. |