1. Le società concessionarie di servizi o dell'uso di beni demaniali o patrimoniali del Comune ovvero che stipulino con esso contratti o convenzioni ovvero sottoscrivano quote rilevanti del capitale di società che gestiscono servizi pubblici del Comune sono soggette agli obblighi che il regolamento stabilisce in ordine, sia alla trasparenza dell'assetto proprietario assicurando in ogni caso la identificazione delle persone fisiche che le controllano anche indirettamente o congiuntamente ad altri soggetti o tramite intestazione fiduciaria, sia in ordine alla verificabilità degli oneri e dei vantaggi economici derivanti dal rapporto con il Comune, sia alla sottoposizione dei bilanci e della contabilità a revisione e certificazione. Le predette società hanno l'obbligo di comunicare eventuali modifiche nell'assetto proprietario che siano intervenute dopo la prima comunicazione. 2. Il regolamento stabilisce i casi in cui detti obblighi sono in tutto o in parte esclusi in ragione della limitata rilevanza economica della concessione, del contratto e della convenzione. |