1. E' garantita la pubblicità degli atti e la trasparenza delle procedure. 2. Il Comune assicura il diritto dei cittadini all'informazione e realizza idonee forme di comunicazione sull'attività propria e degli enti, aziende ed organismi da esso controllati e sui referendum comunali, anche attraverso l'impiego di adeguate professionalità e dei mezzi di comunicazione di massa, dell'informatica e della telematica. 3. Il Comune, anche in collaborazione con le associazioni rappresentative di interessi collettivi e diffusi, istituisce un ufficio "diritti e partecipazione dei cittadini", con sedi decentrate. Esso ha il compito: di ricevere proposte, richieste ed iniziative; di istruirle quando abbiano rilievo per i fini e gli obiettivi dell'Amministrazione; di fornire risposte e promuovere la diffusione attiva di informazioni su processi ed atti decisionali significativi dell'Amministrazione; di promuovere l'apertura di "sportelli informativi" preposti all'informazione sui diritti e sui doveri dei cittadini, sui requisiti e le modalità d'accesso ai servizi, nonchè a rispondere ai reclami ed a facilitare -in qualunque forma- i rapporti tra cittadini e Comune. 4. I cittadini e le associazioni registrate accedono alle informazioni ed esercitano forme attive di partecipazione usufruendo dei mezzi e delle strutture di cui all'art.17. |