1. Senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, il Comune può stipulare con i privati interessati accordi relativi al contenuto di provvedimenti ad esso spettanti, o accordi sostitutivi di provvedimenti, nei soli casi previsti dalla legge. 2. Nei casi di cui al comma 1 il responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione dell'intendimento di procedere all'accordo a tutti i soggetti che partecipano al procedimento o vi sono intervenuti a norma dell'articolo 52, nonchè al Consiglio comunale. 3. Non si procede alla stipulazione dell'accordo prima che sia decorso il termine fissato dal regolamento, non inferiore a venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. 4. Non è consentita la stipulazione degli accordi di cui al presente articolo quando vi si opponga taluno dei soggetti che partecipano al procedimento o che vi siano intervenuti a norma dell'articolo 52, salvo che tale opposizione sia ritenuta ingiustificata con motivata deliberazione della Giunta comunale, precedente alla stipulazione dell'accordo medesimo. 5. Gli accordi stipulati a norma del presente articolo sono comunicati al Consiglio nella prima adunanza successiva e sono portati a conoscenza del pubblico nei modi stabiliti dal regolamento. |