1. La nomina o la designazione dei rappresentanti del Comune di Milano negli organi degli enti da esso promossi o di cui fa parte, nonchè in ogni altro caso in cui è prevista la designazione di persone da parte del Comune, è disciplinata dalle norme di cui al presente articolo. Le nomine devono essere effettuate entro i termini fissati dalla legge. 2. Per gli incarichi di cui al comma 1 sono scelte persone qualificate, dotate di riscontrabili requisiti di competenza e per le quali non sussistano elementi oggettivi che inducano a metterne in dubbio la correttezza. Nel caso di rinnovo di incarichi si tiene conto dei risultati effettivamente conseguiti nell'esercizio del mandato. 3. Possono presentare candidature con la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti: a) i consiglieri comunali; b) gli ordini professionali e le università milanesi; c) le associazioni sindacali e di categoria; d) le altre associazioni nazionali, regionali o locali; e) gruppi di almeno 100 cittadini. 4. Le modalità e i termini per la pubblicità e per la presentazione delle candidature e per la verifica dei requisiti sono disciplinate dall'apposito regolamento del Consiglio comunale. 5. Le candidature presentate sono sottoposte ad una Commissione di 5 esperti, nominata dal Consiglio comunale con la maggioranza dei 3/5 dei componenti. Essa dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio. La Commissione esamina le candidature vagliandone i requisiti e indica i nominativi dei candidati ritenuti idonei. 6. Possono essere nominati solo i candidati che siano stati sottoposti all'esame della Commissione di cui al comma 5 e siano stati da questa ritenuti idonei. 7. Almeno il 25% degli amministratori delle società per azioni, aziende speciali, istituzioni, enti, che appartengono al Comune o sono dallo stesso controllati, deve essere scelto tra i candidati proposti dagli ordini professionali e università milanesi, dalle associazioni sindacali e di categoria e dalle altre associazioni nazionali, regionali o locali, costituite da almeno 1 anno. 8. Il Sindaco, determinato il numero dei posti da riservare ad ogni ente, società od azienda come al comma 7), nomina o designa i rappresentanti del Comune in modo da garantire il rispetto della quota fissata dallo stesso comma e dei criteri di cui al precedente art. 5 - comma 4, compatibilmente con la presenza dei requisiti e col riconoscimento delle idoneità stabilite al comma 5. 9. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge, ciascun consigliere vota, fra i nomi giudicati idonei dalla commissione di cui al comma 5, un numero pari ai rappresentanti da nominare, per ogni ente. Sono eletti i candidati che ottengono il voto dei 3/5 dei votanti ove non sia prevista esplicitamente la presenza di candidati espressi dalla minoranza. Qualora questa sia prevista, ogni consigliere potrà votare un solo nominativo. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti nel rispetto delle proporzioni previste tra maggioranza e minoranza dalle norme vigenti. |