1. Ove lo preveda la legge ovvero il regolamento, nei casi consentiti dalla legge, le attività di soggetti privati subordinate al consenso dell'Amministrazione comunale possono essere iniziate sulla base di semplice comunicazione scritta al Comune, quando siano trascorsi i termini stabiliti dal regolamento senza che l'organo o ufficio competente abbia comunicato al soggetto medesimo un provvedimento di divieto o di sospensione per esigenze istruttorie. 2. Il Comune può sempre comunicare al soggetto privato, ove ne ricorrano le condizioni, e anche dopo l'inizio dell'attività, provvedimenti di divieto o di sospensione. 3. Ove lo preveda la legge ovvero il regolamento, nei casi consentiti dalla legge, le domande di autorizzazione o di altri provvedimenti facoltizzanti si ritengono accolte dopo che sia trascorso il termine stabilito dal regolamento senza che sia stato adottato alcun provvedimento di diniego o di sospensione per esigenze istruttorie. 4. Resta salva in ogni caso la potestà dell'Amministrazione di disporre, ove sussistano ragioni attuali di pubblico interesse, l'annullamento del provvedimento facoltizzante illegittimo formatosi in regime di silenzio-assenso, e per il quale non intervenga o non possa intervenire la sanatoria. L'Amministrazione inoltre può adottare altra prescrizione prevista dalla legge o dal regolamento. 5. Il regolamento fissa i termini massimi della sospensione per esigenze istruttorie nei casi previsti dal presente articolo e detta ogni altra disposizione di attuazione. 6. Gli atti riguardo ai quali si è formato il silenzio-assenso ai sensi del comma 3 sono iscritti in appositi registri. |