1. Ai procedimenti hanno diritto di partecipare tutti i soggetti comunque interessati dal provvedimento finale o dai suoi effetti, nonchè le associazioni o i comitati che perseguono la tutela di interessi collettivi coinvolti nel procedimento. 2. I soggetti legittimati a intervenire nel procedimento hanno facoltà di presentare memorie e documenti, di partecipare direttamente o attra-verso propri delegati - nei casi e nei modi previsti dal regolamento - agli eventuali accertamenti tecnici, di essere uditi dal responsabile del procedimento, di accedere a tutti gli atti e di averne copia attraverso procedure semplificate. |