1. Dell'avvio del procedimento è data comunicazione personale, nei modi stabiliti dal regolamento, ai soggetti portatori di interessi qualificati destinati ad essere incisi direttamente dal provvedimento finale, a quelli che per legge debbono intervenire e in ogni caso ai soggetti che abbiano dato impulso al procedimento medesimo con istanza, richiesta o denuncia. 2. La comunicazione di cui al comma 1 indica l'unità organizzativa competente e il funzionario responsabile del procedimento, il termine stabilito per la conclusione, le facoltà attribuite ai soggetti portatori di interessi coinvolti nel procedimento e i termini per esercitarle. 3. Nei casi in cui per il numero dei soggetti interessati o per ragioni d'urgenza o per altra causa prevista dal regolamento non sia possibile la comunicazione personale di cui al comma 1, si dà comunicazione dell'avvio del procedimento attraverso le forme di pubblicità stabilite dal regolamento. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare, anche prima di ogni altro adempimento, provvedimenti cautelari. 4. Il ricevimento di domande atte ad avviare un procedimento risulta dal protocollo comunale. Nella trattazione delle relative pratiche si tiene conto dell'ordine cronologico delle domande, salvo deroghe specificamente motivate per iscritto. |