1. Per ciascun tipo di procedimento il regolamento fissa, entro i limiti eventualmente previsti dalle leggi, i termini per l'adozione del provvedimento finale, nonchè i casi e i limiti in cui tali termini possono essere prorogati o interrotti. 2. Il termine di cui al comma 1 è portato a conoscenza del pubblico mediante appositi avvisi negli uffici cui il pubblico accede per la richiesta del provvedimento e nelle sedi dei Consigli di zona ed è indicato nella comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art.51. |