1. Ove nel procedimento sia prevista l'acquisizione di pareri o il compimento di accertamenti tecnici, l'organo o ufficio competente a esprimere il parere o a compiere l'accertamento vi provvede entro i termini stabiliti dal regolamento, decorrenti dalla comunicazione degli atti. 2. Ove l'organo o ufficio competente non esprima il parere entro i termini fissati, e questo non sia obbligatorio per legge, si prescinde dal parere medesimo, salva diversa disposizione del regolamento. In ogni caso, ove il mancato rispetto del termine risulti ingiustificato, il Sindaco adotta o promuove le misure conseguenti, anche di natura organizzativa o disciplinare. 3. Ove l'organo o l'ufficio competente non compia entro il termine previsto l'accertamento tecnico richiesto per disposizione di legge o di regolamento, il responsabile del procedimento, nei casi e con le modalità previste dal regolamento, deve chiedere l'accertamento ad altro organo tecnico specificamente idoneo, anche estraneo all'amministrazione, previa in questo caso autorizzazione del Sindaco per quanto attiene alle spese necessarie. In ogni caso il Sindaco, ove il mancato rispetto del termine risulti ingiustificato, adotta o promuove le misure conseguenti, anche di natura organizzativa o disciplinare. |