Comuni Italiani Art. 44 - Attribuzioni del Sindaco. Statuto Comunale di Milano (Provincia di Milano - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini milanesi

Statuto Comune di Milano

Parte II - L'Organizzazione del Comune
Titolo II - La Giunta e il Sindaco
Art. 44 - Attribuzioni del Sindaco
1. Il Sindaco:
a) rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dello stesso;
b) nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, da discutersi ed approvarsi dal Consiglio stesso in apposito documento;
c) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
d) convoca e presiede la Giunta;
e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, nonchè dal presente statuto e dai regolamenti;
f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, alla esecuzione degli atti e all'espletamento delle funzioni esercitate dal Comune;
g) assegna ai soggetti di cui al precedente punto e), per ciascun ambito di attività dell'amministrazione, gli obiettivi e ne controlla il perseguimento, conferisce le relative risorse, indica le direttive necessarie e verifica l'adeguatezza degli atti e dei comportamenti;
h) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo della Giunta e ne coordina l'attività;
i) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
l) può sospendere il procedimento per l'adozione di atti di competenza degli assessori o dei dirigenti sottoponendoli alla Giunta nella riunione immediatamente successiva;
m) presenta al Consiglio le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta;
n) verifica l'attuazione dei programmi e la conformità dell'attività degli enti, aziende ed organismi promossi dal Comune rispetto agli indirizzi deliberati dagli organi competenti e ne riferisce periodicamente al Consiglio;
o) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico;
p) esercita le attribuzioni spettantigli per legge nei servizi di competenza statale.
 
Altri Articoli:
Art. 45 - Incarichi degli Assessori
Art. 43 - Attribuzioni della Giunta
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