Comuni Italiani Art. 43 - Attribuzioni della Giunta. Statuto Comunale di Milano (Provincia di Milano - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini milanesi

Statuto Comune di Milano

Parte II - L'Organizzazione del Comune
Titolo II - La Giunta e il Sindaco
Art. 43 - Attribuzioni della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e politico-amministrativi del Consiglio, adottando al riguardo gli atti qualificanti, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività di proposta e di impulso nei confronti dello stesso.

2. Sono di competenza della Giunta gli atti di indirizzo, di pianificazione e di programmazione che la legge non riservi al Consiglio.

3. Sono di competenza della Giunta gli atti di amministrazione rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. N. 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli Organi di decentramento. Sono comunque di competenza della Giunta:
a) l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi di opere pubbliche, con tutti i relativi allegati ed accessori, fatta salva la competenza del Consiglio per i progetti preliminari in variante al piano regolatore generale. Relativamente ai progetti esecutivi di opere pubbliche, approvati dai dirigenti, la Giunta si riserva la facoltà di indirizzo e di controllo;
b) la deliberazione, relativamente a ciascun anno finanziario, dei criteri generali che devono essere osservati dai dirigenti nei procedimenti per l'appalto di forniture o servizi, o per la concessione di pubblici servizi, quando l'appalto o la concessione siano di valore superiore alla soglia comunitaria. A tal fine la Giunta delibera i criteri generali concernenti: il termine per la conclusione del procedimento, la redazione del capitolato speciale, il numero minimo delle imprese da invitare alla procedura ristretta o negoziata, l'ammissione o l'esclusione delle imprese (quando tali criteri non siano già compiutamente determinati dalla legge), le modalità per l'aggiudicazione, il peso da assegnare eventualmente agli elementi dell'offerta, i termini per l'esecuzione della prestazione da parte dell'aggiudicatario, i controlli sulla qualità della prestazione, la prescrizione di garanzie e la previsione di penali e di premi di accelerazione, le garanzie fondamentali per la trasparenza del procedimento e nell'esecuzione della prestazione;
c) la deliberazione dei criteri generali che devono essere osservati dai dirigenti nei procedimenti per contratti di appalti di forniture, servizi e lavori o per concessioni di pubblici servizi, quando non siano assoggettati alla disciplina comunitaria. A tal fine la Giunta delibera i criteri generali concernenti la redazione dei capitolati speciali, l'ammissione o l'esclusione delle imprese (quando tali criteri non siano già compiutamente determinati dalla legge), le modalità generali per l'esecuzione del contratto, la prescrizione di garanzie o la previsione di penali, le garanzie fondamentali per la trasparenza nelle procedure d'appalto e nell'esecuzione delle prestazioni;
d) l'autorizzazione alla lite o la resistenza in giudizio;
e) la determinazione di variazioni o di dismissioni di quote di partecipazione non determinanti ai fini del controllo delle società partecipate che gestiscono servizi pubblici.

4. Il Sindaco o gli assessori da lui delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto e dal regolamento consiliare.

5. L'elenco delle deliberazioni della Giunta con l'indicazione sommaria dei relativi oggetti è trasmesso ai Consiglieri comunali entro cinque giorni. I consiglieri hanno diritto di ottenere copia delle deliberazioni, entro 10 giorni dalla richiesta.

 
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Art. 42 - Vicesindaco
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