1. Gli assessori svolgono gli incarichi loro conferiti dal Sindaco secondo criteri disposti dal Sindaco stesso e ne assumono la relativa responsabilità. 2. Gli incarichi conferiti agli assessori fanno riferimento agli obiettivi e ai risultati complessivi dell'azione amministrativa come individuata negli indirizzi generali di governo. Gli incarichi si estendono a tutti gli affari di ciascuno dei Settori o delle unità amministrative in cui si articola l'organizzazione del Comune, rispettivamente affidati a ciascun assessore, in attuazione del principio della responsabilità politica. 3. Il Sindaco può delegare agli assessori il compimento di atti propri. 4. La Giunta può costituire comitati di assessori per progetti di natura strategica o per l'esame preliminare di questioni di comune competenza o da portare alla deliberazione della Giunta. 5. Del conferimento degli incarichi, nonchè della revoca e della modificazione degli stessi, è informato tempestivamente il Consiglio. |