Comuni Italiani Art. 19 - Elezione del Difensore Civico. Statuto Comunale di Milano (Provincia di Milano - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini milanesi

Statuto Comune di Milano

Parte I - La Comunità Locale
Art. 19 - Elezione del Difensore Civico
1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio in apposita seduta, a maggioranza dei 3/4 dei componenti nelle prime tre votazioni e dei 2/3 dei componenti nelle successive.

2. Non sono eleggibili coloro che:
a) si trovino in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
b) siano stati candidati nelle ultime elezioni per il Parlamento nazionale o europeo o per un Consiglio regionale, provinciale o comunale, o siano amministratori o garanti di unità sanitaria locale, ovvero amministratori di Enti od organismi controllati dal Comune;
c) abbiano ricoperto nei precedenti 5 anni la carica di Sindaco o assessore del Comune di Milano;
d) nell'esercizio di una attività professionale o commerciale abbiano intrattenuto rapporti economici o professionali non occasionali con l'Amministrazione comunale;
e) siano dipendenti comunali;
f) il difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.

3. Le candidature alla carica di difensore civico sono proposte dai Consiglieri comunali, da un numero di almeno 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, dagli Enti e Associazioni di cui all'art. 8. Nei modi e nei termini fissati dal regolamento, cittadini, enti ed associazioni possono formulare eventuali rilievi.

4. Il difensore civico resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile una sola volta. Esercita le sue funzioni fino all'elezione del successore.

5. L'incarico del difensore civico è incompatibile con altri uffici pubblici e con attività o incarichi che possono comportare conflitto d'interesse col Comune.

6. Il trattamento economico del difensore civico e le risorse di mezzi e personale a sua disposizione sono determinati dal regolamento.

7. Il difensore civico cessa dalla carica:
a) per dimissioni;
b) per decadenza, per motivi di ineleggibilità o incompatibilità;
c) per revoca da parte del Consiglio comunale.
Il Regolamento disciplina le relative procedure.

 
Altri Articoli:
Art. 20 - Rapporti del Difensore Civico col Consiglio
Art. 18 - Difensore Civico
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