1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio in apposita seduta, a maggioranza dei 3/4 dei componenti nelle prime tre votazioni e dei 2/3 dei componenti nelle successive. 2. Non sono eleggibili coloro che: a) si trovino in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale; b) siano stati candidati nelle ultime elezioni per il Parlamento nazionale o europeo o per un Consiglio regionale, provinciale o comunale, o siano amministratori o garanti di unità sanitaria locale, ovvero amministratori di Enti od organismi controllati dal Comune; c) abbiano ricoperto nei precedenti 5 anni la carica di Sindaco o assessore del Comune di Milano; d) nell'esercizio di una attività professionale o commerciale abbiano intrattenuto rapporti economici o professionali non occasionali con l'Amministrazione comunale; e) siano dipendenti comunali; f) il difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici. 3. Le candidature alla carica di difensore civico sono proposte dai Consiglieri comunali, da un numero di almeno 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, dagli Enti e Associazioni di cui all'art. 8. Nei modi e nei termini fissati dal regolamento, cittadini, enti ed associazioni possono formulare eventuali rilievi. 4. Il difensore civico resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile una sola volta. Esercita le sue funzioni fino all'elezione del successore. 5. L'incarico del difensore civico è incompatibile con altri uffici pubblici e con attività o incarichi che possono comportare conflitto d'interesse col Comune. 6. Il trattamento economico del difensore civico e le risorse di mezzi e personale a sua disposizione sono determinati dal regolamento. 7. Il difensore civico cessa dalla carica: a) per dimissioni; b) per decadenza, per motivi di ineleggibilità o incompatibilità; c) per revoca da parte del Consiglio comunale. Il Regolamento disciplina le relative procedure. |