1. Il difensore civico tutela i cittadini singoli o associati nei confronti della Amministrazione comunale e degli enti o organismi controllati dal Comune, nonchè, sulla base di apposite convenzioni, nei confronti di altre amministrazioni pubbliche. A tal fine è designato tra cittadini dotati di qualificata esperienza giuridico-amministrativa i quali per preparazione professionale ed esperienza acquisita nel campo della tutela dei diritti diano garanzia di indipendenza e correttezza. 2. A tal fine il difensore civico: - accede agli atti e alle strutture delle amministrazioni di cui al comma 1 senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, fermo restando l'obbligo del difensore civico di osservare tale segreto nei casi previsti dalla legge; - trasmette agli organi competenti i propri rilievi, ai quali è data risposta motivata entro i termini fissati dal regolamento; - formula eventuali proposte di modifica dell'organizzazione per una migliore tutela dei diritti; - convoca i responsabili dei procedimenti per esaminare con essi le eventuali difficoltà che si frappongono alla corretta e tempestiva conclusione dei medesimi; - può richiedere agli organi competenti l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni; gli organi competenti sono tenuti ad esercitare tale azione entro i termini stabiliti dal regolamento, dandone immediata notizia al difensore civico. 3. Per lo svolgimento dei propri compiti il difensore civico dispone di una propria struttura organizzativa con personale e risorse finanziarie adeguati. 4. Il difensore civico può coordinare la propria attività con quella di altri difensori civici e con quello regionale, anche attraverso l'utilizzo di strutture comuni, sulla base di apposite convenzioni: può altresì segnalare le disfunzioni lamentate alle Pubbliche Amministrazioni o Società concessionarie di pubblici servizi operanti nell'ambito del territorio comunale. |