1. Il Comune riconosce e garantisce il diritto dei cittadini all'informazione sull'attivitą svolta e sui servizi resi direttamente o indirettamente dal Comune o dagli organismi da esso promossi o ai quali partecipa. 2. Il regolamento disciplina il bollettino ufficiale delle deliberazioni, ordinanze e regolamenti del Comune di Milano, i notiziari ufficiali e le altre pubblicazioni periodiche, stabilendo i dati e le notizie da inserirvi anche al fine di assicurare la trasparenza in ordine alle conseguenze economico - finanziarie dell'attivitą. 3. Il Comune garantisce il diritto di accesso agli atti, secondo le norme di cui agli articoli 63 e 64. 4. Il Comune assicura mezzi e strutture, anche tecnologiche, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione e di accesso utilizzando anche le sedi dei Consigli di zona. |