1. Il Consiglio istituisce consulte dei cittadini, anche articolate per zone di decentramento, per ambiti e materie specifici determinando i criteri della loro composizione. 2. Le consulte sono nominate dal Sindaco e sono composte da membri designati dagli enti o organismi cittadini, dalle associazioni di cui all'art.7 e dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori di competenza della consulta. I membri delle consulte restano in carica per un massimo di 4 anni e non possono essere immediatamente confermati. Alle sedute possono partecipare senza diritto di voto il Sindaco, gli assessori e i Consiglieri comunali. 3. Le consulte concorrono alla programmazione degli interventi relativi ai settori di loro competenza. 4. Il regolamento prevede le altre modalità di funzionamento delle consulte e ne definisce i rapporti con l'Amministrazione. La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito. 5. Le deliberazioni degli organi del Comune che incidono in modo rilevante sulle condizioni di lavoro e di produzione sono adottate previa informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali e di categoria direttamente interessate. |