1. I referendum e le proposte di iniziativa popolare riguardano materie rientranti nelle attribuzioni deliberative, consultive o di proposta del Comune; non possono riguardare proposte di deliberazione in contrasto con la Costituzione, la legge o lo statuto. 2. Le richieste di referendum e le proposte di iniziativa popolare il cui oggetto comporti per il Comune nuove o maggiori spese o minori entrate rispetto a quelle previste in bilancio debbono indicare il costo presunto e, in linea di massima, le modalità della relativa copertura. 3. Il collegio dei garanti decide preventivamente, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento, sulla ammissibilità delle richieste o proposte di referendum e delle proposte di iniziativa popolare sulla base del testo del quesito, corredato da 500 firme autenticate di cittadini proponenti. |