1. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi, purchè abbia preso parte a referendum almeno il 30% degli aventi diritto per i referendum di cui all'articolo 11 e almeno il 40% degli stessi per il referendum di cui all'art.12. 2. Il regolamento stabilisce ogni altra disciplina necessaria per l'esercizio dell'iniziativa popolare, per la proposta e lo svolgimento dei referendum e per una adeguata pubblicizzazione dei quesiti e della data del referendum da parte del Comune, avendo riguardo alla necessità di adottare procedure semplici ed economiche, pur nella garanzia di corretta espressione del voto e di verifica del suo esito. A tal fine è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio del Comune. 3. I referendum sono indetti di norma in non più di due giornate all'anno. |