1. A seguito del referendum di cui all'art.11 l'organo comunale competente delibera o provvede sull'oggetto del referendum entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione quando questo risulti favorevole alla proposta o quesito sottoposto a referendum; ove intenda deliberare senza uniformarsi all'avviso degli elettori, ne indica espressamente i motivi. 2. A seguito del referendum di consultazione successiva di cui all'art.12 l'organo comunale competente delibera sulla revoca della deliberazione sottoposta a referendum entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione quando questo risulti favorevole alla revoca medesima. Ove l'organo competente intenda confermare il provvedimento sottoposto a referendum, indica espressamente i motivi per i quali non si uniforma all'avviso degli elettori. 3. In caso di contestazione, il giudizio sulla conformitā della deliberazione all'avviso degli elettori č rimesso al collegio dei garanti di cui all'art.21. 4. Quando la competenza a deliberare sull'oggetto del referendum non spetta al Consiglio, questo č comunque chiamato a pronunciarsi prima della deliberazione. 5. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, restano fermi i procedimenti prescritti per l'adozione da parte degli organi comunali delle deliberazioni sottoposte a referendum. 6. Nei casi nei quali non abbia preso parte alla consultazione referendaria il numero minimo di aventi diritto previsto dall'art. 14 č ugualmente indetta, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, un'apposita riunione del Consiglio comunale, al fine di procedere ad una valutazione degli oggetti sottoposti a referendum. |