Comuni Italiani Art. 12 - Referendum di Consultazione Successiva. Statuto Comunale di Milano (Provincia di Milano - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini milanesi

Statuto Comune di Milano

Parte I - La Comunità Locale
Art. 12 - Referendum di Consultazione Successiva
1. E' indetto referendum consultivo sulle proposte di revoca di deliberazioni del Consiglio, e, nei casi previsti dal regolamento, di deliberazioni della Giunta quando la proposta sia presentata entro 120 giorni dalla esecutività della deliberazione e la richiesta venga sottoscritta, entro l'ulteriore termine previsto dal regolamento, dal 3% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, ovvero quando, entro 120 giorni dall'esecutività della deliberazione, ne faccia richiesta un terzo dei Consigli di zona, con deliberazione approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale e dei Consigli di zona;
b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
c) i provvedimenti concernenti tariffe o tributi;
d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
f) gli atti relativi al personale del Comune;
g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
h) gli statuti delle aziende speciali comunali;
i) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti di singoli o di specifici gruppi di persone.

3. Il referendum non ha luogo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Ove l'annullamento o la revoca siano parziali, ovvero siano accompagnati da nuova deliberazione sullo stesso oggetto, il collegio dei garanti decide, sentiti i promotori ed il Sindaco, se il referendum non debba avere luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale o comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori, ovvero se esso debba aver corso modificando il quesito per tener conto dell'annullamento o della revoca parziale o della nuova deliberazione.

4. Il referendum di cui al presente articolo non può essere chiesto sugli atti che siano stati sottoposti al referendum di cui all'articolo 11, comma 1.

 
Altri Articoli:
Art. 13 - Effetti del Referendum
Art. 11 - Referendum di Proposta Popolare e di Indirizzo
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