1. E' indetto referendum consultivo sulle proposte di deliberazione di iniziativa popolare, presentate ai sensi dell'art.10, quando ne faccia richiesta l'1,5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e sempre che la proposta non sia stata approvata dall'organo comunale competente entro il termine fissato dal regolamento. 2. In caso di richiesta di referendum di cui al comma 1, ove l'organo comunale competente adotti la deliberazione proposta apportandovi modificazioni, il collegio dei garanti di cui all'art. 21 decide, sentiti i promotori ed il Sindaco, se le modifiche siano tali da alterare sostanzialmente la portata della proposta o comunque da non soddisfare le istanze dei promotori. In tale caso la proposta di iniziativa popolare è sottoposta comunque a referendum. 3. E' indetto referendum consultivo di indirizzo su orientamenti o scelte di competenza del Comune, o riguardo ai quali il Comune possa esprimere una proposta o un parere, quando ne faccia richiesta l'1,5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ovvero un quarto dei Consigli di zona, con delibera approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati. |