1. Il difensore civico trasmette annualmente al Consiglio una relazione di cui il regolamento indica i contenuti necessari. Le relazioni del difensore civico sono discusse dal Consiglio comunale entro il mese di marzo di ogni anno. 2. Il difensore civico viene sentito dal Consiglio o dalle sue commissioni quando essi lo ritengono opportuno. In caso di particolare importanza o urgenza il difensore civico a suo insindacabile giudizio può inoltrare una relazione al Consiglio che provvede a discuterne in merito entro trenta giorni dalla richiesta. |